Green pass rafforzato e quarantena azzerata per i vaccinati. Le nuove regole

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 29 dicembre 2021 un decreto-legge (ancora non pubblicato) che introduce nuove misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Di seguito si elencano le novità. Per approfondire, ecco la nostra scheda pratica sul green pass aggiornata: https://sosonline.aduc.it/scheda/green+pass+super+green+pass+ottenimento+utilizzo_33011.php 

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività: 

• alberghi e strutture ricettive; 

• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; 

• sagre e fiere; 

• centri congressi; 

• servizi di ristorazione all’aperto; 

• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; 

• piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; 

• centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. 

• Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. 

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Per chi non è vaccinato e per chi ha ricevuto la seconda dose da più di quattro mesi e non ha fatto la dose booster, rimane in vigore la norma già vigente: 10 giorni di quarantena con tampone finale, oppure 14 giorni senza tampone finale.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.