Sviluppo: infrastrutture tecnologiche, via libera a nuove norme

Licenziata a maggioranza, in commissione Sviluppo economico e cultura, la proposta di legge di iniziativa della Giunta per estendere l’operatività del Fondo per il trasferimento tecnologico. di Camilla Marotti Firenze: Via libera in commissione Sviluppo economico, presieduta da Gianni Anselmi (Pd), alla proposta di legge che estende l’operatività del Fondo per il Trasferimento Tecnologico, “a sostegno di società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente indipendentemente dalla partecipazione pubblica”, nonché di società, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche “che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico”.

Confermata la considerazione secondo cui le infrastrutture per il trasferimento tecnologico costituiscono uno degli strumenti attraverso i quali favorire i processi di innovazione del sistema produttivo, la proposta d’iniziativa della Giunta regionale ha incassato il parere favorevole dei commissari del Pd, l’astensione di M5s, mentre la Lega non ha partecipato al voto per non aver potuto approfondire con i soggetti interessati.

Alla base delle modifiche il fatto che il processo di razionalizzazione promosso con la legge regionale 57/2019, con le relative agevolazioni, “non fa venire meno l’esistenza delle singole società il cui ruolo di attori del trasferimento tecnologico è meritevole del sostegno pubblico”.

Queste società devono dimostrare che l’attività di gestione di infrastrutture - quali parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa, laboratori di ricerca industriale, laboratori di prova e test, dimostratori tecnologici -, come pure l’attività di erogazione di servizi, rappresenti almeno il 33 per cento del loro fatturato.
Anche con questa nuova operatività l’intervento del Fondo è confermato nelle modalità di conferimento di capitale, prestiti, contributi a fondo perduto. La normativa precisa inoltre che, qualora l’intervento si realizzi con un conferimento di capitale di rischio, il fondo assume partecipazioni di minoranza non superiori al 40 per cento del capitale sociale della società partecipata, con periodo di investimento massimo di 7 anni.