'Decreto Natale'. Varato il nuovo Dpcm. 'Spostamenti vietati tra regioni. 25 26 dicembre 1° gennaio divieto anche tra comuni'

Pubblicato in Gazzetta, entra in vigore dal 4 dicembre. Vedi tutte le novità. di Franco Ferretti Grosseto: Approvato da parte del Consiglio dei Ministri, il nuovo Decreto legge denominato "Decreto Natale", che introduce modificazioni urgenti, dovute alla situazione di emergenza per fronteggiare i rischi sanitari dovuti alla diffusione del Covid-19.

Nel testo, che è composto di soli due articoli, viene esteso il limite massimo di vigenza dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri, i famosi Dpcm attuativi delle norme emergenziali, portandoli dagli attuali 30 a 50 giorni.

Questo quanto disposto nel decreto che entrerà in vigore:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse, compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

 

  • nei giorni 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni già in vigore, e cioè per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

 

  • sarà sempre possibile, anche nel periodo che va dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione;

 

  • dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

 

  • con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.