Cala Galera: il Consiglio di Stato respinge il ricorso del Comune di Monte Argentario

Vittoria di Studio Rienzi e dei soci della Marina. Infondate le richieste dell'Amministrazione comunale.Monte Argentario: Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso d’appello del Comune di Monte Argentario con cui si impugnava la sentenza del TAR Toscana che aveva bocciato il provvedimento di annullamento d’ufficio della rimodulazione della concessione del complesso portuale di Cala Galera fino al 2050 alla Società Cala Galera circolo nautico S.p.A., rimodulazione che nasceva dagli ingenti investimenti effettuati da tale Società per le opere di realizzazione dell’approdo turistico.

Lo Studio Rienzi, che dall’inizio della vertenza è intervenuto dinanzi la giustizia per difendere i soci della Società Cala Galera, attraverso i propri legali ha ottenuto oggi una importante vittoria dinanzi al Consiglio di Stato, contro le tesi assurde del Comune.

Nella sentenza dei giudici della V sezione che respinge il ricorso del Comune si legge infatti:
“dalle   perizie   versate   in   atti   risulta   comprovato   che,   alla   fine   della realizzazione  dei  lavori  di  costruzione  del  porto  (1974),  il  costo  effettivamente sostenuto da Marina Cala Galera è stato del 70,45% in più rispetto a quello stimato nell’istanza  del  1968:  il  che  ben  giustificava,  per  ragioni  di  proporzionalità  interne al   rapporto   concessorio,   la   rideterminazione   della   durata   complessiva   della concessione demaniale al fine garantire l’equilibrio economico-finanziario. Vanno dunque condivise le corrette statuizioni della sentenza appellata, per la quale la rideterminazione della  durata  della  concessione originaria,  coerentemente  con  i criteri enunciati nei pareri legali acquisiti, ha considerato le risultanze della perizia relativa  ai  costi […]

La  rideterminazione  della  durata  della  concessione  appare,  dunque,  legittima  in ragione dei costi di realizzazione del porto, più alti di ben quasi del 71% rispetto a quelli preventivati. Evidenti  ragioni  di  proporzionalità  e  ragionevolezza  rendono  inesigibile,  nello stesso  interesse  generale  al  congruo  e  tranquillo  uso  da  parte  dei  terzi  del  bene demaniale, una gestione antieconomica dei rapporti di concessori che lo riguardano. Per sua natura, invero, una concessione demaniale marittima – che è un mezzo per un  migliore  e  più  efficiente  perseguimento  dell’interesse  pubblico  immanente  alla natura pubblica dell’area concessa […]

A ciò – che già è sufficiente per accogliere il ricorso - si aggiunge che l’impugnata determinazione  dirigenziale  prot.  n.  32915/2018  del  26  novembre  2018,  proprio  in quanto annullamento  d’ufficio,  difettava  -  come  ribadito  da  Marina  Cala  Galera  e supportato  dai  numerosi  soci  della  stessa  nelle  rispettive  difese  -  alla  luce  dello stesso  art.  21-nonies  dei  necessari  presupposti  di  indagine  e  motivazione  per  la correzione di quanto già determinato, posti dalla legge a presidio della stabilità dei rapporti  e  della  generale  sicurezza  giuridica”.

“Dopo anni di lavori e istruttorie per prorogare la concessione di Cala Galera, il cambio di amministrazione ha provato a trasformare una vicenda giuridica in una questione politica, ottenendo la bocciatura prima del Tar e ora del Consiglio di Stato, con i giudici che hanno giustamente tutelato gli interessi di centinaia di soci della Marina i quali portano denaro al Comune e fanno crescere l’economia locale” – commenta l’avv. Carlo Rienzi (Studio Rienzi).