Investimenti. Fondi Europa1 e Obelisco: risarciti due grossetani

Confconsumatori ha seguito il caso dei risparmiatori traditi. “Il procedimento arbitrale può essere proposto anche nel corso di una causa civile ordinaria già avviata”.

Grosseto: Proseguono i pareri favorevoli per i possessori di quote di Fondi immobiliari che decidono di aderire alla procedura di conciliazione paritetica instaurata tra le associazioni dei consumatori (tra le quali anche Confconsumatori) e Poste Italiane.

Questa volta a usufruire di questa possibilità sono stati due giovani risparmiatori grossetani, alle prese con una grossa perdita derivata dall’acquisto di fondi immobiliari Europa 1 e Obelisco. I due si erano rivolti in precedenza a Confconsumatori e avevano ottenuto il rimborso delle quote relative ai fondi Obelisco attraverso la conciliazione paritetica con Poste; tempo dopo hanno poi deciso di proseguire l’azione arbitrale proposta anni prima anche per le quote dei fondi Europa 1.

Questi Fondi – ha rilavato l’Arbitro per le Controversie Finanziarie - erano stati venduti dall’intermediario ai risparmiatori utilizzando una modulistica vaga, insufficiente a dimostrare di aver assolto all’obbligo di informare il cliente in modo specifico sulle caratteristiche e i rischi dello strumento finanziario proposto.

In particolare, il Collegio ha affermato che «l’informazione (“titolo a rischio”) risulta di per sé troppo generica per poter attribuire ad essa un reale contenuto informativo e, d’altro canto, la mera consegna o messa a disposizione del prospetto informativo non è sufficiente per poter ritenere completamente adempiuti gli obblighi informativi personalizzati, cui era soggetto, in base alla disciplina all’epoca vigente, l’intermediario finanziario che raccomandava a un cliente non professionale di investire in quote di un fondo comune di investimento chiuso di tipo immobiliare».

Con i lodi 2961 e 2962 dell’ottobre 2020, l’Arbitro della Consob ha anche statuito alcuni principi importanti per i consumatori:

1. Il procedimento arbitrale può essere proposto anche nel corso di una causa civile ordinaria già avviata dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento Consob;

2. L’intermediario finanziario deve eccepire la prescrizione, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo e non può farlo scorrettamente nelle difese finali, così impedendo il contraddittorio al risparmiatore.

Per i due giovani risparmiatori, pertanto, la Consob ha disposto il totale indennizzo della perdita subita per ogni singola quota del fondo immobiliare Europa 1, per un totale di 6 mila euro.

Confconsumatori prosegue l’attività di recupero del danno patito dai quotisti dei fondi immobiliari, sia attraverso strumenti conciliativi concordati con Poste che attraverso strumenti alternativi alla lite giudiziaria, attraverso Consob.

Link all’elenco degli sportelli territoriali dell’associazione: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/