Coronavirus.  Le disposizioni valide su tutto il territorio nazionale. Scheda pratica di Aduc

Firenze: Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 il Governo italiano - con il DPCM del 4 marzo 2020 - ha emanato misure di immediata applicazione valide per tutto il territorio nazionale. 

Aduc, Associazione per i diritti di Utenti e consumatori con la responsabile dell'aggiornamento normativo Rita Sabelli, le riporta a scopo informativo così come sono state scritte, precisando che sono valide fino al 3 Aprile 2020 a meno che non abbiano - come la chiusura delle scuole - una scadenza specifica diversa.
Il consiglio è quello di consultare e seguire anche i provvedimenti della propria Regione sia a livello amministrativo che sanitario.

Rimangono ovviamente valide le disposizioni particolari per i comuni della cosiddetta "zona rossa" (In Lombardia Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. In Veneto, Vò) fissate dal Dpcm 1/3/2020  (in particolare gli articoli 1 e 2) e da altri provvedimenti. In questi comuni si applicano cumulativamente anche le misure del DPCM 4/3/2020, se più restrittive.

CONGRESSI, RIUNIONI, MEETING ED EVENTI SOCIALI
Sono sospesi congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'. E’ differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto anche ogni altra attivita' convegnistica o congressuale.

MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI
Sono sospese manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE
Sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (*) lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita' motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d (mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro).

(*) In Lombardia Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. In Veneto, Vò.

SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI
Dal 5 al 15 marzo 2020 sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e universita' per anziani, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche' le attivita' delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa.

Didattica a distanza
I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'. Nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. A beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni.

Certificati medici
La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Viaggi di istruzione
Sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Conservazione validita' anno scolastico 2019-2020
Se a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 le scuole non riescono ad effettuare almeno 200 giorni di lezione l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità, in deroga a quanto previsto dall’art.74 D.lgs.297/1994 (termine minimo per lo svolgimento delle lezioni).
(Fonte: Dl 9/2020 art.32)

PRONTO SOCCORSO
Nei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronti soccorso (DEA/PS) è vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

RSA
L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

LAVORO AGILE
Le modalità di lavoro agile (eseguito in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa) possono essere applicate per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali.

ESAMI PATENTE
I termini previsti dal Codice della strada per gli esami della patente svolti dalle Motorizzazioni saranno sospesi da un prossimo provvedimento per i candidati che non abbiano potuto svolgere le prove per effetto del DPCM 25/2/2020 nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

MISURE DI PREVENZIONE
Per tutti sono state fissate le seguenti misure igienico sanitarie di prevenzione:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Tali misure devono essere esposte negli asili nelle scuole di ogni ordine e grado nelle università negli uffici della PA e presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito.
I sindaci e le associazioni di categoria devono promuoverne la diffusione anche presso gli esercizi commerciali.

Soluzioni disinfettanti per la detersione e l’igiene delle mani devono essere rese disponibili degli addetti e degli utenti e/o visitatori in tutte le strutture della pubblica amministrazione -in particolare nelle aree di accesso alle strutture sanitarie- e in tutti i locali aperti al pubblico.

Inoltre viene raccomandato
- agli anziani e alle persone affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- ai comuni e agli altri enti territoriali e alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive vietate dal DPCM, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto senza creare assembramenti di persone oppure svolgendole presso il domicilio degli interessati.

Comunicazioni obbligatorie
Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente il 4/3/2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o sia transitato e abbia sostato nei comuni della zona rossa DEVE comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Ogni Regione deve indicare le modalità e i numeri da utilizzare per tali comunicazioni. Può essere utilizzato il numero unico di emergenza 112.