Gessi Rossi, Barocci: ‘La puntualizzazione del Forum Ambientalista Grosseto’

Grosseto: “Mi permetto, - dice Roberto Barocci - di sottolinearvi quattro frasi scritte nel Rapporto sui gessi rossi, approvato all’unanimità dai trenta componenti della Commissione Parlamentare:

1-  Nel suddetto Rapporto sono stati pubblicati i dati analitici prodotti da ARPAT Toscana sui gessi rossi, che partono dall’inizio dell’anno 2007 e arrivano fino a fine anno 2019 e si traggono le seguenti conclusioni[1]:

“In conclusione, i dati sopra riportati indicano, pertanto, che i gessi rossi non avevano le caratteristiche per essere reimpiegati per il recupero della cava di Poggio Speranzona. Sta di fatto, tuttavia, che ARPA Toscana - pur ponendo in evidenza il superamento dei limiti nell’eluato e nelle CSC per i solfati, i cloruri, il Cromo e il Vanadio - non ha mai proposto alla regione Toscana l’interruzione nel recupero della cava esaurita di Poggio Speranzona, sita nel comune di Follonica, località Montioni, effettuata con i gessi rossi della Venator Italy srl di Scarlino. Limiti che, tuttavia, il Legislatore ha successivamente eliminato con gravi conseguenze sulle falde acquifere e sui terreni”.

2-  Nel suddetto Rapporto si pubblicano i dati analitici dell’inquinamento delle falde di Montioni e si certifica[2] che:

“Il rilascio nei terreni di Solfati, Cloruri, Manganese, Nichel, Cromo e Ferro, che possono essere considerate traccianti dei gessi rossi, ha portato nel tempo - per lisciviazione - alla contaminazione delle acque sotterranee monitorate con la rete dei piezometri di controllo intorno alla cava di Poggio Speranzona...Anche quest’ultimo monitoraggio (del 2020 n.d,s.) conferma quanto accertato con i precedenti monitoraggi, e cioè che i gessi rossi stanno provocando l’inquinamento della falda e delle acque superficiali.”

3- Il suddetto Rapporto conferma che le deroghe, concesse successivamente ai rilievi accertati da Arpat dal Parlamento e dalla regione Toscana ai limiti di legge, hanno consentito al produttore di cedere tali gessi per il loro deposito nella cava, ma non hanno potuto evitare l’inquinamento delle falde, concludendo[3]:

“Tutto ciò precisato, non si comprende la ragione per cui, nonostante la presenza di tali dati indiscutibili di superamento dei valori limite, l’apporto dei rifiuti nella cava sia stato consentito fino all’anno 2015 e si continui a consentire tuttora l’apporto di tali rifiuti nella cava, posto che, nonostante le deroghe per il Cromo, il Vanadio e i Cloruri, prosegue incessante il rilascio in falda di Solfati, Manganese, Ferro e altri metalli. In presenza di tali dati, l’apporto dei rifiuti nella cava Poggio Speranzona dovrebbe essere fermato e si dovrebbe imporre la bonifica al soggetto responsabile”.

Si ritiene che per tutti questi anni vi sia stata una grave omissione da parte di tutti gli enti preposti al controllo, che non hanno fermato l’uso dei gessi rossi depositati sui terreni, nonostante vi fossero tutte le evidenze della gravità dell’inquinamento che essi stavano provocando”.

4- Conclude il suddetto Rapporto a pagina 187, scrivendo che:

“A questo proposito va considerato che le norme modificate nel 2006, nel 2015 e nel 2017 non riguardano però nessuna deroga sull’inquinamento della falda, ma riguardano la deroga sul non rispetto dei requisiti che devono avere i gessi rossi, quindi un rifiuto, per essere impiegati nei recuperi delle ex cave esaurite”.

“Le leggi che hanno modificato per favorire la Tioxide Europe e ora la Venator riguardano le deroghe per consentire il non rispetto delle CSC per il Cromo e per il Vanadio e per non rispettare le concentrazioni del test di cessione per i solfati e per i cloruri contenuti nel rifiuto gesso rosso, non per derogare le CSC dei terreni contaminati o delle falde contaminate, le quali CSC non sono mai state derogate e sono tuttora valide e sono quelle riportate nell’allegato 5 del Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

“Pertanto, anche se il rifiuto “gesso rosso” rispetta i requisiti per essere impiegato per fare i recuperi ambientali delle ex cave esaurite e li rispetta solo perché sono state modificate le leggi a tale scopo (altrimenti non li avrebbe rispettati), va dato atto del fatto che essi comunque inquinano la falda, e quindi violano la legge sui siti contaminati, superando le CSC della tabella 2 dell’allegato 5 della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006”.